Avvocato specializzato in diritto di famiglia

L’importanza di affidarsi ad un Avvocato specializzato in separazioni e diritto di famiglia a Varese: come avvocato specializzato in diritto di famiglia, offro assistenza in tutti gli ambiti della materia, comprese la separazione ed il divorzio. Affronto quotidianamente il diritto di famiglia con la convinzione che gestire efficacemente i conflitti familiari richieda la comprensione degli interessi delle parti e la valorizzazione degli aspetti relazionali. Prediligo la definizione non contenziosa delle controversie familiari ma, se necessario, supporto il cliente anche nelle fasi contenziose dei procedimenti.

“Su, cuore, prendi coraggio e guarisci”
(Herman Hesse).

In particolare, lo Studio tratta:

  • procedimenti di separazione e divorzio;
  • unioni civili e convivenze di fatto;
  • mantenimento e affidamento dei figli;
  • modifica delle condizioni di separazione e di divorzio
  • procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;
  • procedimenti di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale;
  • Curatore speciale del minore.

Separazione consensuale

La fine di un matrimonio sconvolge la famiglia nel profondo e l’avvio di una separazione, per quanto doloroso, diviene indispensabile per assicurare nuovi equilibri non solo ai coniugi, ma anche ai figli. Pertanto, l’approccio dello Studio è quello di proporre anzitutto una soluzione consensuale della vicenda separativa, salvo quei casi in cui ciò sia sin dal principio manifestamente impossibile, ad esempio per via di gravi condotte di uno o di entrambi i coniugi che impediscano di avviare un percorso conciliativo. Una soluzione condivisa può produrre accordi sostenibili e duraturi nel tempo garantendo un nuovo equilibrio, anche economico, ai mutati assetti familiari.

Laddove non esistano particolari situazioni di conflittualità, i coniugi potranno valutare di farsi assistere congiuntamente da un unico professionista, soluzione che agevola ulteriormente il raggiungimento di un accordo.

Separazione giudiziale

Qualora una definizione consensuale non sia possibile, per qualsivoglia ragione, sarà necessario intervenire in sede contenziosa, avviando un procedimento giudiziale avanti al Tribunale. In tale ipotesi, sarà il Giudice a determinare, ad esito del giudizio, la regolamentazione di ogni aspetto inerente ai rapporti patrimoniali e personali tra coniugi, nonché ai figli; inoltre il Giudice, laddove richiesto ed in presenza dei presupposti di legge, pronuncerà l’addebito della separazione ad uno dei coniugi.

Riforma del diritto di famiglia

Per effetto della recente riforma del diritto di famiglia (cd. Riforma Cartabia), tanto nei procedimenti di separazione consensuale, che giudiziale, promossi a partire dal 1.3.2023, è possibile proporre fin da subito la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Tale possibilità costituisce una delle novità principali della materia e comporta evidenti vantaggi per i coniugi che, in questo modo, possono cumulare le domande di separazione e divorzio all’interno di un unico procedimento, senza più dovere avviare un nuovo ed autonomo procedimento per il divorzio, con evidente risparmio di costi e di tempi. In tal caso, infatti, una volta maturate le condizioni per il divorzio (ovvero: decorsi sei mesi in caso di separazione consensuale, o dodici in caso di procedimento giudiziale) sarà il Giudice a procedere d’ufficio ad esaminare la domanda di divorzio.

Naturalmente, quella del cumulo delle domande costituisce una possibilità, ben potendo i coniugi valutare, per le più diverse ragioni, di avviare il procedimento per la sola separazione, rimandando il divorzio ad un successivo momento. 

Divorzio

Una volta maturate le condizioni di legge, i coniugi potranno chiedere al Tribunale di pronunciare il divorzio. Con il divorzio i coniugi riacquistano lo stato civile libero, con possibilità quindi di contrarre nuove nozze e perdono definitivamente i diritti sulla successione dell’ex coniuge. Analogamente a quanto possibile per il procedimento di separazione, anche quello di divorzio potrà essere consensuale o giudiziale. Tanto nell’uno che nell’altro caso, sarà necessario definire ogni aspetto relativo al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e, eventualmente, al mantenimento dell’ex coniuge, laddove ne abbia diritto considerati i nuovi parametri codificati dalla recente giurisprudenza. Inoltre, in sede di divorzio, in alternativa all’assegno di divorzio e su accordo delle parti, è possibile assolvere all’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge avente diritto con un contributo “una tantum”, quindi con una attribuzione in un’unica soluzione di una somma di denaro, o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale.Se stai cercando assistenza legale per una separazione, affidati ad un esperto Avvocato separazione a Varese.

Procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio

Se la separazione ed il divorzio sono ad oggi diritti cementati nel nostro sistema giuridico e sociale, d’altro canto è fondamentale tutelare i figli. Mi occupo quindi anche di assistenza in tutti quei casi in cui, in assenza di vincolo coniugale, la relazione affettiva giunga al termine e sia necessario definire – in via consensuale o contenziosa – le modalità di mantenimento, affidamento e collocamento dei figli minori, nonché ogni questione anche di carattere economico e patrimoniale tra gli ex partner.

Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Ogni disposizione della sentenza di separazione e, analogamente, di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi qualora intervengano circostanze di fatto e di diritto “nuove” rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

Lo stesso vale anche per quanto riguarda i provvedimenti assunti con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio.

Unioni civili e convivenze di fatto

La Legge 76/2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile, riconoscendo l’unione tra persone maggiorenni dello stesso sesso.  Moltissimi sono i cambiamenti introdotti dalla Legge, che non si limita a legittimare e riconoscere le unioni same sex, ma si preoccupa altresì di approntare alle parti dell’unione gli strumenti di tutela conseguenti alla cessazione del vincolo.  Lo Studio offre servizi di consulenza ed assistenza legale a coppie che hanno deciso di interrompere il rapporto. In tal caso sarà necessario anzitutto manifestare la volontà di sciogliere l’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato civile. Dopo tre mesi, le parti, singolarmente o congiuntamente, potranno presentare al Tribunale competente domanda di scioglimento dell’unione civile, che può altresì prevedere la richiesta di un assegno di mantenimento, analogamente a quanto previsto per il coniuge avente diritto in caso di separazione o divorzio. Inoltre, la Legge 76/2016 ha previsto la possibilità per le coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza con la stipula di contratti di convivenza, dai quali sono invece esclusi gli aspetti non patrimoniali, tipici invece del matrimonio e delle unioni civili, come diritti e doveri morali reciproci. Lo Studio supporta le coppie di fatto nella definizione di tutti gli aspetti del contratto relativi alla gestione del patrimonio (quali modalità di contribuzione, attribuzione di proprietà ecc.), compresi quelli di carattere ereditario e successorio. Trova la giusta assistenza legale per la tua separazione scegliendo un Avvocato separazione a Varese specializzato.

Curatore speciale del minore

Sono iscritta nell’Albo degli Avvocati abilitati ad esercitare la funzione di Curatore speciale del minore, figura che ha lo scopo di assistere e rappresentare il minore ogni qualvolta sussista un conflitto di interessi tra i genitori o i soggetti che sono chiamati a rappresentare il minore.

L’istituto del Curatore speciale, a seguito della cd. Riforma Cartabia, ha ottenuto completa regolamentazione, a testimonianza del definitivo riconoscimento del minore quale parte sostanziale dei procedimenti che lo riguardano ed il cui superiore interesse deve essere garantito, anche attraverso l’agevolazione dell’esercizio dei diritti procedurali.

Oggi, la nomina del curatore speciale del minore è prevista non solo in quei procedimenti più gravi che riguardano il minore (come nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale), ma ogni volta in cui, dai fatti emersi nel procedimento, venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori.

La nomina può disporsi anche su richiesta del minore che abbia compiuto gli anni quattordici.

Contatti e richieste di consulenza

Per fissare un appuntamento per una consulenza è possibile chiamare il numero 0332.1692734 o scrivere una email all’indirizzo ldp@studiodentipompiani.it indicando brevemente il motivo della richiesta.